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STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

1.1 È costituita l’associazione denominata “Pro Italia” che potrà essere indicata di seguito indifferentemente come “l’Associazione” o “il Partito”.

1.2 L’Associazione ha sede legale in Pisa, via Nino Bixio n. 18 - CAP: 56125. La sede potrà essere trasferita presso altro luogo con delibera della Direzione Nazionale. Ogni eventuale modifica della sede legale e l’eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie sarà riportata sul sito ufficiale www.proitalia.org.

1.3 L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo sociale

2.1 “Pro Italia” è un’associazione politica che non persegue fini di lucro. È indipendente e a carattere volontario.

2.2 Il Partito promuove iniziative di carattere politico, culturale e sociale volte a perseguire i principi e gli obiettivi esposti nel Manifesto di “Pro Italia”. Il Partito persegue l’obiettivo del pieno recupero della sovranità da parte del popolo italiano, pertanto mira a conseguire nel rispetto dei valori costituzionali democratici l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea e dalla moneta unica.

2.3 Il Partito intende realizzare un dibattito interno democratico e consapevole, riconoscendo a tutti i soci militanti un effettivo ruolo di partecipazione.

Art. 3 – Simbolo

3.1 Il simbolo di “Pro Italia” è un cerchio color porpora contornato di bianco in cui figurano, da sinistra a destra, un ramo di corbezzolo stilizzato, la scritta in stampatello maiuscolo “Pro Italia” disposta su due righe, la scritta in stampatello minuscolo “Lavoro e Sovranità”posta su un’unica riga sotto al nome del Partito, una fascia tricolore che completa circolarmente l’arco descritto dal corbezzolo. La rappresentazione grafica del simbolo è al presente Statuto e ne costistuisce parte integrante e sostanziale.

3.2 Il simbolo e la denominazione “Pro Italia” appartengono esclusivamente all’Associazione. Agli organi territoriali del Partito è riconosciuto l’utilizzo del simbolo in conformità alle norme statutarie e alle delibere della Segreteria e della Direzione Nazionale. Il dominio e il sito ufficiale www.proitalia.org, presso cui è esposto il Manifesto di “Pro Italia”, sono di proprietà esclusiva dell’Associazione.

Art. 4 – Soci militanti

4.1 L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che ne condividano le finalità politiche e culturali e che, accettando le regole del presente Statuto, abbiano intenzione di contribuire attivamente al perseguimento dello scopo sociale del Partito. La qualifica di socio militante è incompatibile con l'adesione a qualsiasi altro partito, movimento politico o associazione comportante vincoli di obbedienza (quali quelle di stampo segreto, occulto o massonico). È inoltre incompatibile con l’adesione a qualsiasi associazione, comitato o lista civica la cui attività sia in contrasto con i valori e la linea politica del Partito.
4.2 Chiunque intenda associarsi deve inoltrare richiesta di iscrizione alla Segreteria tramite apposito modulo. La Segreteria valuta la richiesta sentiti il Segretario di Sezione, il Segretario Provinciale e il Segretario Regionale di riferimento dell’aspirante militante e può eventualmente respingerla con decisione motivata.

 

4.3 La qualità di socio militante risulta da apposito Registro, anche digitale, custodito e mantenuto aggiornato dalla Segreteria. I dati personali degli associati vengono gestiti nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di privacy e in ottemperanza alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali. Annualmente, preferibilmente in occasione di una convocazione dell’Assemblea Nazionale, la Segreteria è tenuta a produrre un sintetico rendiconto sull’andamento delle iscrizioni al Partito.

 

4.4 Entro trenta giorni dal momento dell’iscrizione, il socio militante è tenuto a versare all’Associazione una quota minima di iscrizione annuale di euro 20,00. L’iscrizione ha validità di un anno e va rinnovata con il versamento della relativa quota minima entro il 31 gennaio.

 

4.5 La qualità di socio militante si perde nei seguenti casi:

1) per recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale dell’Associazione o all’indirizzo email segreteria@proitalia.org. Il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso presso il Comitato di Garanzia;

2) per mancato rinnovo dell’iscrizione;

3) per decesso;

4) per espulsione deliberata dal Comitato di Garanzia in seguito a: 

- gravi violazioni dello Statuto o degli altri regolamenti interni disposti dal Partito;

- azioni o comportamenti contrari alla linea, agli interessi e ai valori del Partito;

- atti lesivi o diffamatori nei confronti di altri esponenti del Partito.

 

4.6 La delibera di espulsione è preceduta da una comunicazione scritta contenente le contestazioni mosse all’associato, il quale ha un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare una replica ed eventualmente chiedere un’audizione presso il Comitato di Garanzia. In questo caso l’audizione viene convocata entro 15 giorni dal momento della richiesta.
 

4.7 L’espulsione dell’associato, diventata definitiva, determina la perdita di ogni diritto connesso alla relativa qualità e non dà diritto alla restituzione delle quote d’iscrizione e dei contributi volontari versati.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci militanti

5.1 I soci militanti hanno il diritto di:

1) partecipare all’attività del Partito in conformità alle disposizioni dello Statuto e degli altri regolamenti interni;

2) accedere ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
3) partecipare al Congresso con diritto all’elettorato attivo e passivo per la designazione del Segretario e della Segreteria, dell’Assemblea Nazionale, del Segretario Regionale di riferimento, del Segretario Provinciale di riferimento e del Segretario di Sezione di riferimento.

 

5.2 I soci militanti hanno il dovere di:

1) rispettare l’Atto Costitutivo, lo Statuto e gli altri regolamenti interni del Partito;

2) rispettare con lealtà e disciplina le deliberazioni disposte dagli organi del Partito;

3) consultare regolarmente le deliberazioni e i documenti elaborati dagli organi del Partito riportati sul sito ufficiale www.proitalia.org;

3) concorrere attivamente all’attività del Partito, contribuendo al raggiungimento delle finalità statutarie in base alle proprie competenze e possibilità;

4) contribuire economicamente alla vita dell’Associazione, versando regolarmente la quota minima d’iscrizione annuale;
5) attenersi a criteri di lealtà e correttezza nei confronti degli altri soci militanti.

Art. 6 – Organi del Partito

6.1 Sono organi nazionali del Partito:

1) l’Assemblea Nazionale;

2) la Direzione Nazionale;

3) la Segreteria;

4) il Segretario;

5) i Dipartimenti;

6) il Comitato di Garanzia;

7) il Tesoriere.

 

6.2 Sono organi territoriali del Partito:

1) le Sezioni;

2) i Segretari di Sezione;

3) i Coordinamenti Metropolitani;

4) i Segretari Metropolitani;

5) i Coordinamenti Provinciali;

6) i Segretari Provinciali;

7) i Coordinamenti Regionali;

8) i Segretari Regionali.

 

6.3 Durante il Congresso vengono designate tutte le cariche elettive del Partito.

6.4 Lo Statuto espone le linee generali sulle modalità di elezione o nomina delle varie cariche associative. I dettagli sui meccanismi elettorali e sui criteri di cooptazione sono specificati minuziosamente negli altri regolamenti interni del Partito.

 

Art. 7 – Il Congresso

7.1 Il Congresso è il contesto democratico che definisce e rinnova periodicamente la vita associativa di “Pro Italia”. Al Congresso partecipano tutti i soci militanti con diritto all’elettorato attivo e passivo.

 

7.2 Il Congresso viene convocato dal Presidente uscente dell’Assemblea Nazionale a distanza di quattro anni dal precedente Congresso o in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale.


7.3 L’avviso di convocazione viene inoltrato vial email a tutti i soci militanti e pubblicato sul sito ufficiale www.proitalia.org almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

7.4 Il Congresso è scandito da due fasi: 

1) una prima fase elettiva, in cui i soci militanti votano su base territoriale per l’elezione dei Segretari di Sezione, dei Segretari Metropolitani, dei Segretari Provinciali e dei Segretari Regionali di riferimento e su base nazionale per l’elezione dei membri dell’Assemblea Nazionale, della Segreteria e del Segretario;

2) una seconda fase assembleare, che si completa entro 40 giorni dal termine della fase elettiva, in cui si convoca la rinnovata Assemblea Nazionale che elegge il Presidente dell’Assemblea Nazionale, discute linee politiche e la struttura organizzativa del Partito, elegge i membri della Direzione Nazionale, elegge il Tesoriere su proposta della Segreteria ed elegge i membri del Comitato di Garanzia.

 

7.5 Le modalità di convocazione del Congresso, di esercizio del voto e di svolgimento dei lavori assembleari sono descritte nell’apposito Regolamento Congressuale.

Art. 8 – L’Assemblea Nazionale

8.1 L’Assemblea Nazionale è l’organo di massima competenza in materia di indirizzo politico e di organizzazione degli organi del Partito.
 

8.2 È composta da duecento soci militanti eletti mediante liste collegate alle candidature per la Segreteria durante la prima fase del Congresso. Ne sono inoltre membri di diritto i componenti della Segreteria, il Tesoriere, tutti i Segretari Regionali, Provinciali e Metropolitani.

8.3 Ciascun membro dell’Assemblea Nazionale ha diritto a un voto e resta in carica fino alla convocazione del Congresso successivo. In caso di decadenza di un membro dell’Assemblea Nazionale, subentra il più votato fra i non eletti della rispettiva lista presentatasi allo scorso Congresso.

 

8.3 L’Assemblea Nazionale eletta durante la prima fase del Congresso ha una durata naturale di quattro anni. Con un voto a maggioranza assoluta dei propri membri, l’Assemblea Nazionale può deliberare il proprio scioglimento anticipato. Alla scadenza naturale del mandato o in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale, in concomitanza con la convocazione del Congresso, tutti i membri dell’Assemblea Nazionale rimettono la propria carica.  

 

8.4 All’inizio della seconda fase del Congresso, l’Assemblea Nazionale elegge fra i propri membri il Presidente dell’Assemblea Nazionale. Questi, una volta eletto, nomina fra i membri dell’Assemblea Nazionale un Vice Presidente che svolga le sue funzioni in caso di sua assenza.
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale cura l’ordine dei lavori assembleari ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni. Alla scadenza naturale del mandato o in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale, il Presidente convoca il Congresso.
In caso di decadenza del Presidente, l’Assemblea Nazionale provvede con la massima priorità a eleggerne uno nuovo nel corso della sua prossima riunione.

 

8.5 Durante la seconda fase del Congresso, l’Assemblea Nazionale elegge i membri della Direzione Nazionale. In caso di decadenza di uno dei membri della Direzione Nazionale, l’Assemblea Nazionale provvede a eleggerne uno nuovo nel corso della sua prossima riunione.

8.6 L’Assemblea Nazionale elegge il Tesoriere su proposta della Segreteria. In caso di decadenza del Tesoriere, l’Assemblea Nazionale provvede con la massima priorità a eleggerne uno nuovo su proposta della Segreteria nel corso della sua prossima riunione.

 

8.7 L’Assemblea Nazionale elegge i membri del Comitato di Garanzia su proposta della Segreteria. In caso di decadenza di un membro del Comitato di Garanzia, l’Assemblea Nazionale provvede a eleggerne uno nuovo su proposta della Segreteria nel corso della sua prossima riunione.

 

8.8 L’Assemblea Nazionale viene convocata una volta all’anno dal Presidente dell’Assemblea Nazionale. Può esser inoltre convocata su richiesta della Segreteria, su richiesta della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea Nazionale.
La convocazione viene pubblicata sul sito ufficiale www.proitalia.org e comunicata via email a tutti i membri dell’Assemblea Nazionale con almeno quindici giorni d’anticipo sulla data della riunione.

 

8.9 L’Assemblea Nazionale esprime l’indirizzo politico del Partito, nel pieno rispetto delle finalità statutarie e dei valori esposti nel Manifesto di “Pro Italia”. L’Assemblea Nazionale discute, emenda e approva definitivamente i documenti programmatici del Partito proposti dalla Segreteria, dalla Direzione Nazionale o da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea Nazionale. L’attività di formazione dell’indirizzo politico è svolta attraverso il voto di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Assemblea Nazionale.

 

8.10 L’Assemblea Nazionale approva annualmente il bilancio consuntivo dell’Associazione, a seguito di una relazione del Tesoriere che rendiconta sinteticamente sulla propria attività.

 

8.11 L’Assemblea Nazionale delibera con voto a maggioranza assoluta sulle proposte di modifica allo Statuto formulate dalla Segreteria o da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea Nazionale, mantenendo il pieno rispetto delle finalità statutarie e dei valori esposti nel Manifesto di “Pro Italia”. L’Assemblea Nazionale delibera inoltre su tutti i regolamenti interni del Partito stesi dalla Segreteria, con la facoltà di approvare con voto a maggioranza assoluta le modifiche proposte da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea Nazionale.

 

8.12 In caso di decadenza del Segretario e della Segreteria prima del termine naturale del mandato, l’Assemblea Nazionale viene convocata d’urgenza dal Presidente dell’Assemblea Nazionale per eleggere un nuovo Segretario e una nuova Segreteria per la parte restante del mandato. La lista con il candidato Segretario e i candidati membri della Segreteria per esser eletta deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell’Assemblea Nazionale. Qualora nessuna candidatura dovesse ottenere la suddetta maggioranza entro il termine di quaranta giorni a partire dalla decadenza del precedente Segretario e della precedente Segreteria, l’Assemblea Nazionale va incontro allo scioglimento anticipato e il Presidente dell’Assemblea Nazionale convoca il Congresso.

Art. 9 – La Direzione Nazionale

9.1 La Direzione Nazionale è l’organo che declina l’indirizzo politico del Partito e che delibera sull’organizzazione degli organi dirigenziali del Partito.

 

9.2 La Direzione Nazionale è composta da trenta membri dell’Assemblea Nazionale che rimangono in carica fino alla convocazione del Congresso successivo. Ne sono inoltre membri di diritto i componenti della Segreteria, il Tesoriere e il Presidente dell’Assemblea Nazionale.

9.3 Le elezioni per la Direzione Nazionale si tengono durante la seconda fase del Congresso. In caso di decadenza di un membro della Direzione Nazionale, l’Assemblea Nazionale provvede a eleggerne uno nuovo nel corso della sua prossima riunione.

 

9.4 La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, il quale ne cura l’ordine dei lavori ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni. In sua assenza, un componente della Segreteria è chiamato a svolgerne le funzioni.

 

9.5 La Direzione Nazionale viene convocata dal Presidente dell’Assemblea Nazionale tre volte l’anno in accordo con la Segreteria. Può esser inoltre convocata su richiesta della Segreteria o di almeno un terzo della Direzione Nazionale.

 

9.6 La Direzione Nazionale declina la linea politica del Partito in conformità all’indirizzo espresso dall’Assemblea Nazionale. La Direzione Nazionale discute i documenti programmatici del Partito e li approva temporaneamente in attesa dell’approvazione definitiva in sede di Assemblea Nazionale.  L’attività di declinazione della linea politica è svolta attraverso il voto di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento della Direzione Nazionale.

 

9.7 La Direzione Nazionale autorizza, con voto a maggioranza semplice, la messa in atto delle sanzioni disciplinari gravi irrogate dal Comitato di Garanzia nei confronti di soci militanti che ricoprano un ruolo all’interno degli organi nazionali del Partito. Nel caso in cui il socio militante oggetto delle suddette sanzioni sia un membro della Direzione Nazionale, è tenuto ad astenersi dal voto che lo riguarda.

 

9.8 La Direzione Nazionale delibera sui commissariamenti temporanei degli organi territoriali disposti dalla Segreteria. In caso di di aperte violazioni della linea politica del Partito, la Segreteria può infatti disporre il commissariamento temporaneo di un organo territoriale. In queste circostanze, il Presidente dell’Assemblea Nazionale convoca quanto prima la Direzione Nazionale che vota a maggioranza semplice per rendere definitivo il suddetto commissariamento o per respingerlo.

Art. 10 – La Segreteria

10.1 La Segreteria è l’organo esecutivo dell’Associazione. È responsabile dell’attuazione della linea politica del Partito e ne coordina l’organizzazione a livello nazionale e territoriale.

 

10.2 La Segreteria è composta da sette membri, dei quali uno è il Segretario. La durata naturale del mandato della Segreteria dunque è di quattro anni, ma decade automaticamente in caso di:

1) decadenza del Segretario;

2) decadenza della maggioranza dei membri della Segreteria;

3) scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale e convocazione del Congresso.

 

10.3 La Segreteria viene eletta fra i soci militanti come lista insieme al Segretario durante la prima fase del Congresso. Nel caso in cui decada prima del termine naturale del mandato, l’Assemblea Nazionale convocata d’urgenza può eleggere fra i soci militanti un nuovo Segretario e una nuova Segreteria per la parte restante del mandato con un voto a maggioranza assoluta.

 

10.4 Una volta eletta, la Segreteria propone all’Assemblea Nazionale le candidature per il ruolo di Tesoriere e per il Comitato di Garanzia. Nella circostanza in cui il ruolo di Tesoriere risulti temporaneamente vacante, la Segreteria si assume temporaneamente la responsabilità della gestione finanziaria dell’Associazione.

 

10.5 La Segreteria, in collaborazione con i Dipartimenti, elabora i documenti programmatici del Partito che propone per l’approvazione alla Direzione Nazionale e all’Assemblea Nazionale.

 

10.6 La Segreteria stende i comunicati e i documenti di posizione del Partito, che vengono regolarmente resi pubblici. In quanto responsabile dell’immagine e del simbolo di “Pro Italia”, la Segreteria cura il sito ufficiale ufficiale www.proitalia.org, i social media del Partito e i rapporti con gli organi di informazione nazionali.

 

10.7 La Segreteria stende i regolamenti interni del Partito nell’attento rispetto delle norme e delle finalità statutarie. L’Assemblea Nazionale può modificare i regolamenti interni con voto a maggioranza assoluta le modifiche su proposta di almeno un terzo dei propri membri.

 

10.8 La Segreteria approva le richieste di iscrizione al Partito da parte degli aspiranti militanti sentiti il Segretario Regionale, il Segretario Provinciale e il Segretario di Sezione di riferimento. Inoltre custodisce e mantiene aggiornato il Registro degli associati.

 

10.9 La Segreteria dispone la costituzione di nuove Sezioni in accordo con gli organi territoriali di riferimento. Inoltre, nelle aree in cui il Partito non abbia già articolato la propria rete territoriale, la Segreteria può disporre nuovi organi territoriali in accordo con i soci militanti di zona.

 

10.10 In caso di aperte violazioni delle norme statutarie o della linea politica del Partito, la Segreteria può disporre tempestivamente il commissariamento temporaneo di un organo territoriale. In queste circostanze, il Presidente dell’Assemblea Nazionale convoca quanto prima la Direzione Nazionale che vota a maggioranza semplice per rendere definitivo il suddetto commissariamento o per respingerlo.
Nessun commissariamento può superare i quattro mesi.
 

10.11 La Segreteria è l’organo di massima competenza in materia elettorale. In particolare:

1) presenta i programmi elettorali e formula le liste di candidati per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato e, fino a quando l’Italia ne farà parte, al Parlamento Europeo;
2) approva i programmi e le liste di candidati per le elezioni regionali, provinciali e amministrative proposti dagli organi territoriali di riferimento; 

3) delibera su simboli, programmi e liste di candidati di eventuali alleanze elettorali.

 

10.12 La Segreteria delibera votando a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Segretario.

Art. 11 – Il Segretario

11.1 Il Segretario è il membro della Segreteria che ne presiede le riunioni e ne coordina le attività. A questi spetta l’onere della sintesi nelle discussioni e il compito di chiudere i processi decisionali.

 

11.2 Il Segretario viene eletto fra i soci militanti in una lista insieme alla Segreteria. Il suo mandato è legato a quello della Segreteria. Dunque il Segretario decade automaticamente in caso di:

1) decadenza della maggioranza dei membri della Segreteria;

2) scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale e convocazione del Congresso.

 

11.3 Il Segretario è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 12 – I Dipartimenti

12.1 I Dipartimenti costituiscono l’organo dell’elaborazione tecnico-politica che collabora con la Segreteria per la stesura dei documenti.

 

12.2 I Dipartimenti vengono costituiti dalla Segreteria tramite cooptazione nel corso del suo mandato e decadono insieme alla Segreteria. Ogni Dipartimento è composto da esperti selezionati in base a competenze specifiche e diretto da un Capo Dipartimento scelto dalla Segreteria fra i soci militanti.

 

12.3 Ognuno dei Dipartimenti è concepito per approfondire uno tema specifico, in modo da supportare tecnicamente e culturalmente la Segreteria durante l’elaborazione di documenti programmatici, documenti di posizione e programma elettorale. 

 

12.4 I membri dei Dipartimenti possono partecipare alle riunioni della Segreteria, della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale su invito del Segretario. Esser membro dei Dipartimenti non garantisce di per sé il diritto di voto in queste sedi.

Art. 13 – Il Comitato di Garanzia

13.1 Il Comitato di Garanzia è l’organo dell’Associazione deputato alla risoluzione delle controversie interne che vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni da parte dei soci militanti.

 

13.2 Il Comitato di Garanzia è composto da cinque soci militanti che vengono eletti dall’Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria. I membri del Comitato di Garanzia hanno un mandato naturale di quattro anni rinnovabile soltanto una volta e decadono automaticamente in caso di decadenza della Segreteria. In caso di decadenza di un membro del Comitato di Garanzia, l’Assemblea Nazionale provvede a eleggerne uno nuovo nel corso della sua prossima riunione su proposta della Segreteria.

 

13.3 I membri del Comitato di Garanzia non possono ricoprire altre cariche all’interno del Partito.

 

13.4 I soci militanti proposti dalla Segreteria all’Assemblea Nazionale per eleggere il Comitato di Garanzia devono aver sempre mantenuto una condotta irreprensibile nel corso della propria vita associativa. È fortemente auspicabile che ognuno di loro provenga da una diversa macroarea dell’Italia (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole).

 

13.5 Il Comitato di Garanzia ha il compito di risolvere le controversie fra soci militanti di cui riceva segnalazione. Nel caso in cui rilevi una o più violazioni dello Statuto e degli altri regolamenti interni del Partito da parte di un socio militante, irroga nei suoi confronti sanzioni disciplinari in misura proporzionale all’entità della violazione.

13.6 Esistono due tipologie di sanzioni disciplinari che il Comitato di Garanzia può irrogare. La prima è quella delle sanzioni “lievi”: consistono in richiami scritti diretti al socio militante giudicato reo di una violazione. La seconda è quella delle sanzioni “gravi”: consistono in sospensioni, che possono durare fino a sei mesi e implicare la revoca delle cariche ricoperte all’interno del Partito, ed espulsioni.

 

13.7 Le delibere di sospensione o espulsione sono precedute da una comunicazione scritta contenente le contestazioni mosse all’associato, il quale ha un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare una replica ed eventualmente chiedere un’audizione presso il Comitato di Garanzia. In questo caso l’audizione viene convocata entro 15 giorni dal momento della richiesta.

 

13.8 È la Direzione Nazionale ad autorizzare, con voto a maggioranza semplice, la messa in atto delle sanzioni disciplinari gravi irrogate dal Comitato di Garanzia nei confronti di soci militanti che ricoprano un ruolo all’interno degli organi nazionali del Partito. Nel caso in cui il socio militante oggetto delle suddette sanzioni sia un membro della Direzione Nazionale, è tenuto ad astenersi dal voto che lo riguarda.

Art. 14 – Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria dell’Associazione e ne cura la contabilità.

 

14.2 Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria. Il suo mandato naturale è di quattro anni ma decade automaticamente in caso di decadenza della Segreteria.

 

14.3 In caso di decadenza del Tesoriere, la Segreteria si assume temporaneamente la responsabilità della gestione finanziaria dell’Associazione fino alla successiva riunione dell’Assemblea Nazionale, che provvede a eleggere un nuovo Tesoriere su proposta della Segretera.

 

14.4 Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell’Associazione. Lo presenta annualmente in Assemblea Nazionale, correndandolo con una sintetica relazione sul proprio operato che viene esposta prima del voto di approvazione.

 

14.5 Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria senza diritto di voto.

 

14.6 Al Tesoriere la Segreteria può delegare per iscritto la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari intestati all’Associazione.

 

14.7 Il Tesoriere cura la riscossione delle quote d’iscrizione annuali, in collaborazione con i dirigenti territoriali del Partito.

Art. 15 – Risorse economiche ed esercizio finanziario

15.1 L’Associazione trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1) quote d’iscrizione annuale versate dai soci militanti;

2) contributi provenienti dalle campagne di autofinanziamento;

3) erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, in base alla normativa vigente;

4) contributi delle istituzioni pubbliche;

5) proventi delle cessioni di beni agli associati e a terzi svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie;

6) una quota di stipendi o indennità percepiti dagli eletti nelle istituzioni pubbliche appartententi a “Pro Italia”;

7) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge.

 

15.2 Non possono essere distribuiti fra i soci militanti eventuali utili o avanzi di gestione. È altresì consentito il trasferimento ai soci militanti di eventuali rimborsi spese per l’attività politica, che sarà deliberato dalla Segreteria.

 

15.3  L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 giorni dalla fine di ogni esercizio viene convocata l’Assemblea Nazionale che vota l’approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere.

Art. 16 – Le Sezioni

16.1 Le Sezioni sono le unità basilari della rete territoriale del Partito. Tutti i soci militanti sono iscritti a una Sezione.

 

16.2 Le Sezioni sono gli organi deputati a declinare sui territori di competenza l’attività politica del Partito. A tal fine, le Sezioni promuovono al proprio interno un dibattito partecipato su temi locali e nazionali e organizzano iniziative orientate al coinvolgimento della cittadinanza.

 

16.3 Le Sezioni sostengono tutte le campagne elettorali e propongono le liste di candidati per le elezioni amministrative afferenti al territorio di competenza.

 

16.4 Alle Sezioni è riconosciuto l’utilizzo del Simbolo per tutte le iniziative pubbliche del Partito sul territorio di competenza e sui social media, nel rispetto delle indicazioni della Segreteria.

 

16.5 Le Sezioni sono dotate di piena autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

16.6 Ogni Sezione elegge un proprio Segretario di Sezione il cui compito è quello di organizzare le attività della Sezione, convocare le riunioni fissando un ordine del giorno, presiederle e trovare una sintesi fra le posizioni espresse dai membri della Sezione nel rispetto dei principi democratici. Il Segretario di Sezione è inoltre responsabile dell’immagine del Partito sul territorio di competenza: cura i rapporti con la comunità, con gli organi d’informazione locale e con le altre associazioni di zona. Il suo mandato termina con la convocazione del Congresso.

 

16.7 Una volta eletto il proprio Segretario di Sezione, ogni Sezione elegge su proposta del Segretario di Sezione fra i propri soci militanti un Tesoriere di Sezione e un Responsabile Organizzativo di Sezione.
Il Tesoriere di Sezione si occupa della gestione economica della Sezione, coordinandosi con il Tesoriere del Partito per agevolare la riscossione delle quote d’iscrizione annuale versate dai soci militanti. Il Responsabile Organizzativo di Sezione collabora con il Segretario di Sezione nella gestione logistica della vita associativa e nella realizzazione di eventi pubblici.

Il Segretario di Sezione sceglie fra il Tesoriere di Sezione e il Responsabile Organizzativo il proprio vice, che svolge le sue funzioni in caso di assenza.
In caso di decadenza del Tesoriere di Sezione o del Responsabile Organizzativo di Sezione, la Sezione ne elegge uno nuovo su proposta del Segretario di Sezione.

 

16.8 Il Segretario di Sezione viene sentito dalla Segreteria in occasione delle richieste di iscrizione degli aspiranti militanti. Cura e mantiene aggiornato un registro dei soci militanti iscritti alla Sezione.

 

16.9 Il Segretario di Sezione è membro del Coordinamento Provinciale di riferimento e, in caso di città metropolitane, del Coordinamento Metropolitano.

 

Art. 17 – I Coordinamenti Metropolitani

17.1 I Coordinamenti Metropolitani sono gli organi del Partito che coordinano l’attività politica delle Sezioni appartenenti alla stessa città metropolitana.

 

17.2 I Coordinamenti Metropolitani curano tutte le campagne elettorali e propongono le liste di candidati per le elezioni amministrative della propria città metropolitana.

 

17.3 I Coordinamenti Metropolitani sono dotati di piena autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

17.4 Ogni Coordinamento Metropolitano è composto dai Segretari delle Sezioni della città metropolitana e da un Segretario Metropolitano.

 

17.5 Ogni Segretario Metropolitano viene eletto durante la prima fase del Congresso, dunque ha un mandato naturale di quattro anni che termina in ogni caso con la convocazione del Congresso. In caso di decadenza del Segretario Metropolitano, il Coordinamento Metropolitano elegge fra i suoi membri un nuovo Segretario Metropolitano per la parte restante del mandato.

 

17.6 Una volta eletto il Segretario Metropolitano, ogni Coordinamento Metropolitano elegge su proposta del Segretario Metropolitano fra i soci militanti della città un Tesoriere Metropolitano e un Responsabile Organizzativo Metropolitano. Questi partecipano alle riunioni del Coordinamento Metropolitano, ma le loro cariche non garantiscono di per sé il diritto di voto in questa sede.
Il Tesoriere Metropolitano si occupa della gestione economica delle iniziative di propaganda virtuali e dal vivo relative alla propria città metropolitana.

Il Responsabile Organizzativo Metropolitano collabora con il Segretario Metropolitano nell’organizzazione di attività ed eventi pubblici sul territorio della città metropolitana.
In caso di decadenza del Tesoriere Metropolitano o del Responsabile Organizzativo Metropolitano, il Coordinamento Metropolitano ne elegge uno nuovo su proposta del Segretario Metropolitano.

 

17.7 Il Segretario Metropolitano convoca di norma con cadenza mensile e presiede le riunioni del Coordinamento Metropolitano. Ha il compito di trovare una sintesi fra le posizioni espresse dai Segretari di Sezione nel rispetto dei principi democratici. Il Segretario Metropolitano è inoltre responsabile dell’immagine del Partito sul territorio della propria città metropolitana: cura i rapporti con la comunità, con gli organi d’informazione locale e con le altre associazioni cittadine.

 

17.8 Il Segretario Metropolitano è membro del Coordinamento Provinciale e del Coordinamento Regionale di riferimento. È inoltre membro di diritto dell’Assemblea Nazionale.

Art. 18 – I Coordinamenti Provinciali

18.1 I Coordinamenti Provinciali sono gli organi del Partito che coordinano l’attività politica delle Sezioni appartenenti alla stessa provincia.

18.2 I Coordinamenti Provinciali coordinano tutte le campagne elettorali e propongono le liste di candidati per le elezioni provinciali.

 

18.3 I Coordinamenti Provinciali sono dotati di piena autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

18.4 Ogni Coordinamento Provinciale è composto dai Segretari delle Sezioni della provincia e da un Segretario Provinciale.

 

18.5 Ogni Segretario Provinciale viene eletto durante la prima fase del Congresso, dunque ha un mandato naturale di quattro anni che termina in ogni caso con la convocazione del Congresso. In caso di decadenza del Segretario Provinciale, il Coordinamento Provinciale elegge fra i suoi membri un nuovo Segretario Provinciale per la parte restante del mandato.

 

18.6 Una volta eletto il Segretario Provinciale, ogni Coordinamento Provinciale elegge su proposta del Segretario Provinciale fra i soci militanti della provincia un Tesoriere Provinciale e un Responsabile Organizzativo Provinciale. Questi partecipano alle riunioni del Coordinamento Provinciale, ma le loro cariche non garantiscono di per sé il diritto di voto in questa sede.
Il Tesoriere Provinciale si occupa della gestione economica delle iniziative di propaganda virtuali e dal vivo relative alla propria provincia.

Il Responsabile Organizzativo Provinciale collabora con il Segretario Provinciale nell’organizzazione di attività ed eventi pubblici sul territorio provinciale.
In caso di decadenza del Tesoriere Provinciale o del Responsabile Organizzativo Provinciale, il Coordinamento Provinciale ne elegge uno nuovo su proposta del Segretario Provinciale.

 

18.7 Il Segretario Provinciale convoca di norma con cadenza mensile e presiede le riunioni del Coordinamento Provinciale. Ha il compito di trovare una sintesi fra le posizioni espresse dai Segretari di Sezione nel rispetto dei principi democratici. Il Segretario Provinciale è inoltre responsabile dell’immagine del Partito sul territorio della propria provincia: cura i rapporti con la comunità, con gli organi d’informazione locale e con le altre associazioni della provincia.

 

18.8 Il Segretario Provinciale è membro del Coordinamento Regionale di riferimento. È inoltre membro di diritto dell’Assemblea Nazionale.

Art. 19 – I Coordinamenti Regionali

19.1 I Coordinamenti Regionali sono gli organi che coordinano l’attività politica del Partito a livello regionale e armonizzano l’azione dei Coordinamenti Provinciali della stessa regione.

 

19.2 I Coordinamenti Regionali coordinano tutte le campagne elettorali e propongono le liste di candidati per le elezioni regionali.

 

19.3 I Coordinamenti Regionali sono dotati di piena autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

19.4 Ogni Coordinamento Regionale è composto dai Segretari Provinciali della regione e da un Segretario Regionale.

 

19.5 Ogni Segretario Regionale viene eletto durante la prima fase del Congresso, dunque ha un mandato naturale di quattro anni che termina in ogni caso con la convocazione del Congresso. In caso di decadenza del Segretario Regionale, il Coordinamento Regionale elegge fra i suoi membri un nuovo Segretario Regionale per la parte restante del mandato.

 

19.6 Una volta eletto il Segretario Regionale, ogni Coordinamento Regionale elegge su proposta del Segretario Regionale fra i soci militanti della regione un Tesoriere Regionale e un Responsabile Organizzativo Regionale. Questi partecipano alle riunioni del Coordinamento Regionale, ma le loro cariche non garantiscono di per sé il diritto di voto in questa sede.
Il Tesoriere Regionale si occupa della gestione economica delle iniziative di propaganda virtuali e dal vivo relative alla propria regione.

Il Responsabile Organizzativo Regionale collabora con il Segretario Regionale nell’organizzazione di attività ed eventi pubblici sul territorio regionale.
In caso di decadenza del Tesoriere Regionale o del Responsabile Organizzativo Regionale, il Coordinamento Regionale ne elegge uno nuovo su proposta del Segretario Metropolitano.

 

19.7 Il Segretario Regionale convoca di norma con cadenza mensile e presiede le riunioni del Coordinamento Regionale. Ha il compito di trovare una sintesi fra le posizioni espresse dai Segretari Provinciali nel rispetto dei principi democratici. Il Segretario Regionale è inoltre responsabile dell’immagine del Partito sul territorio della propria regione: cura i rapporti con la comunità, con gli organi d’informazione locale e con le altre associazioni della regione.

 

19.8 Il Segretario Regionale è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione

20.1 Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto di almeno due terzi dei suoi membri totali.

20.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l’Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell’Associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in osservanza della normativa vigente.